La pensione Quota 100 è una prestazione previdenziale, economica ed a domanda, pagata dall’ Inps ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.
La Pensione Quota 100 spetta ai lavoratori iscritti all’ Assicurazione generale obbligatoria, che comprende il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e agli iscritti alla Gestione separata.
È escluso dalla pensione Quota 100 il personale militare delle Forze armate, soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 165 del 1997, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Per raggiungere i 38 anni di contributi richiesti da Quota 100, è valida la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, da riscatto, figurativa) fermo restando, per i dipendenti del settore privato, il possesso di almeno 35 anni di contribuzione a esclusione dei periodi di disoccupazione e malattia.
Il requisito contributivo può essere completato, su domanda dell’ interessato, anche cumulando i periodi assicurativi versati o accreditati presso più gestioni previdenziali.
La pensione Quota 100 prevede un sistema di finestre differenziato tra settore pubblico e privato, come indicato nella tabella che segue.
Requisiti e decorrenza per i dipendenti e autonomi settore privato
Requisiti e decorrenza per i dipendenti settore pubblico
Requisiti e decorrenza per i dipendenti Scuola
I lavoratori che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono accedere alla pensione anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Il calcolo della pensione Quota 100 avviene con le regole già in vigore.
La contribuzione è valorizzata con il sistema di calcolo retributivo o contributivo a seconda del periodo in cui risulta versata o accreditata.
Il sistema di calcolo retributivo si applica alla contribuzione versata o accreditata fino al 31.12.1995, per i soggetti che hanno meno di 18 anni di contributi a tale data. Si applica anche alla contribuzione versata o accreditata fino al 31.12.2011, per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995.