L’Ape sociale è un’indennità a carico dello Stato, erogata dall’Inps, per agevolare il passaggio verso il pensionamento ai soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio.
L’anticipo pensionistico è corrisposto a domanda fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o di altro trattamento pensionistico anticipato.
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 e soggetta a limite di spesa.
I beneficiari dell’indennità Ape sociale sono i dipendenti pubblici e privati, autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata, che siano:
disoccupati che abbiano finito di percepire, da almeno tre mesi l’indennità di disoccupazione;
soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave;
invalidi civili, con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
dipendenti, che abbiano svolto per almeno sei anni continuativi una delle attività lavorative gravose previste dalla normativa.
Soggetti esclusi dall'APE Sociale
mancata cessazione dell’attività lavorativa con un reddito superiore a quello stabilito dalla normativa;
titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
soggetti titolari di assegno di disoccupazione;
soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
L’anticipo pensionistico (APE) richiede i seguenti requisiti da possedere al momento della domanda:
almeno 63 anni di età
almeno 30 anni di anzianità contributiva per chi è disoccupato, invalido o con parenti di 1°grado con disabilità grave
36 anni di anzianità per chi ha svolto attività gravose, previste dalla normativa
non essere titolari di alcuna pensione diretta
Per le donne con figli, è prevista una riduzione del requisito contributivo minimo nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi.
L’APE Sociale richiede la cessazione di qualsiasi attività lavorativa, svolta in Italia o all’estero, a eccezione dei seguenti casi:
lavoro dipendente o parasubordinato in cui i relativi redditi non superino quelli stabiliti dalla normativa;
lavoro autonomo nel limite di reddito stabilito dalla normativa.
Il superamento del limite annuo del reddito, farà decadere il beneficio all’Ape sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e soggetta al relativo recupero.
L’APE sociale è incompatibile:
con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria,
con l’assegno di disoccupazione (ASDI);
con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare (ANF).
Il pagamento dell’indennità dell’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
L’APE sociale, ogni anno, è pagata in 12 mensilità.
L’importo totale dell’APE è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione.
Nel caso di contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato proquota per ciascuna gestione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il beneficio termina in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.