L’indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro.
Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito.
I requisiti fisici per ottenere l’indennità di accompagnamento sono:
il riconoscimento di un’invalidità totale (non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età).
I requisiti legati alla residenza / cittadinanza sono:
possedere la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione;
possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico).
L’indennità di accompagnamento continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare ,entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici.
Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza.
Se la dichiarazione non viene consegnata, l’Inps provvede al controllo dei requisiti.